Powered by Smartsupp FAQ - Domande Frequenti
Immagine FAQ

Domande Frequenti

Stai visualizzando le FAQ della categoria: IMU (Imposta Municipale Unica)

Sono tenuti al pagamento dell’IMU i proprietari di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, nonché i titolari di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, o superficie sugli immobili stessi.
\r\nCostituisce presupposto per il pagamento dell’IMU il possesso degli immobili già assoggettati ad ICI (fabbricati, aree edificabili, terreni agricoli) e di altri immobili in precedenza non considerati imponibili, quali i terreni non coltivati.
\r\nAnche i fabbricati rurali ad uso strumentale (cioè utilizzati per l’attività dell’impresa agricola), già esclusi dall’ICI, sono imponibili, pur se con ampie eccezioni.\r\n

La base imponibile dell’IMU è il valore degli immobili.
Il valore immobiliare si calcola in modi diversi, a seconda del tipo di immobili.
Per le aree edificabili, la base imponibile è data dal “valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione”, in pratica il valore di mercato.
\r\nPer quanto riguarda i fabbricati, la base imponibile è costituita da un valore convenzionale che si ottiene moltiplicando la rendita iscritta in catasto, da rivalutare del 5% (ai sensi dell\'art.3, comma 48, della legge 23/12/1996, n. 662), per i nuovi coefficienti di seguito riportati, che valgono soltanto per l’IMU:
\r\n• 160, per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
\r\n• 140, per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;\r\n
\r\n• 60, per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
\r\n• 80, per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
\r\n• 55, per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
\r\nNel caso dei terreni agricoli o incolti il procedimento è simile.
La base imponibile è costituita dal valore convenzionale ottenuto moltiplicando il reddito dominicale del terreno (così come risulta dal catasto), da rivalutare del 25%, per i seguenti coefficienti, che valgono solo per l’IMU:
\r\n• 110, nel caso di terreni appartenenti ed utilizzati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali;
\r\n• 135, per tutti gli altri terreni.\r\n

L’IMU si paga esclusivamente attraverso il modello F24.\r\nLa legge prevede la possibilità di utilizzare un bollettino postale appositamente predisposto (sulla base di un decreto ministeriale da emanare), a decorrere dal 1° dicembre 2012.\r\nPertanto, per il pagamento degli acconti dell’IMU In ogni caso, si dovrà compilare il modello F24.\r\nL’Agenzia delle Entrate (Risoluzione, n. 35/E) ha previsto che nell\'indicazione delle somme versate, il contribuente dovrà indicare in modo distinto la parte dell’imposta dovuta al Comune da quella di pertinenza statale.\r\n\r\nPer quanto riguarda i codici tributo, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici necessari per il versamento dell\'imposta, che si articolano per tipologia di immobile imponibile e per ente destinatario del gettito (Comune di ubicazione degli immobili o Stato):
\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
 \r\nTipologia immobiliCodice IMU quota ComuneCodice IMU quota Stato
Abitazione principale3912
Fabbricati rurali ad uso strumentale3913
Terreni39143915
Aree fabbricabili39163917
Altri fabbricati39183919
INTERESSI DA ACCERTAMENTO3923
SANZIONI DA ACCERTAMENTO3924
\r\nI codici indicati devono essere riportati all’interno del nuovo modello F24, nella “Sezione IMU e altri tributi locali”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”.\r\nNel calcolo dell’acconto, che deve essere determinato secondo la disciplina stabilita dalla legge, l’importo totale dell’IMU dovuta per Terreni, Aree fabbricabili e Altri fabbricati, va suddiviso a metà tra Comune e Stato, riportando sul modello F24 i relativi importi con il codice tributo appropriato.\r\nIn caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi dovranno essere versati unitamente all’imposta dovuta.\r\nLe indicazioni per la compilazione sono presenti all’interno del modello. Si rammenta in proposito che il codice catastale del Comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili, è reperibile sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it.\r\n\r\n
\r\n\r\nL’Agenzia delle Entrate ha anche modificato i codici tributo per il versamento dell’ICI, ferma restando l’indicazione dei relativi pagamenti nella “Sezione IMU e altri tributi locali” del modello F24.\r\nI nuovi codici per il pagamento dell’ICI relativa ad annualità fino al 2011 sono i seguenti:
\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
Tipologia immobileNuovo Codice ICI
Abitazione principaleda 3901 diventa 3940
Terreni agricolida 3902 diventa 3941
Aree fabbricabilida 3903 diventa 3942
Altri fabbricatida 3904 diventa 3943
Interessi ICI3906 (invariato)
Sanzioni ICI3907 (invariato)
\r\n
\r\nSi precisa che i codici 3901, 3902, 3903 e 3904 non sono più utilizzabili.
\r\nRestano invece invariati i codici tributo 3906 e 3907, rispettivamente utilizzati per il versamento di interessi e sanzioni relativi all’ICI.
\r\nTutte le modifiche indicate sono attive dal 18 aprile 2012\r\n

Per abitazione principale si intende l’unità immobiliare nella quale “il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”, come indicato dal comma 2, art. 13 del d.l. n. 201 del 2011, modificato dal d.l. n.16 del 2012.
La norma specifica inoltre che “le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile”, anche nel caso in cui i componenti del nucleo abbiano stabilito in domicili diversi la propria dimora e la propria residenza.
\r\nGià con pronunciamenti della Corte di Cassazione (ved. sentenza n. 14389 del 2010), nel regime ICI veniva affermato il principio dell’unicità dell’abitazione principale a livello familiare indipendentemente dalla sua ubicazione, sulla base di considerazioni che non sembrano superate dalla definizione della norma IMU.
\r\nIn altri termini, nonostante il tenore letterale della definizione IMU, che esclude esplicitamente l’applicazione dei benefici per l’abitazione principale a il caso di un nucleo familiare con più di un’abitazione principale nel territorio dello stesso Comune per effetto della residenza dichiarata dai suoi componenti, si ritiene che l’unicità dell’abitazione principale rispetto a ciascun nucleo familiare vada considerata per l’intero territorio nazionale.\r\n

Molte agevolazioni previste nel regime ICI, nel caso di particolari utilizzi dell\'immobile di proprietà, sono state eliminate o demandate alle decisioni dei singoli Comuni.
In particolare, per ciò che riguarda le assimilazioni all’abitazione principale, immobili cioè che per il loro particolare utilizzo erano assoggettate alla stessa aliquota prevista per l’abitazione principale (e per questo motivo, dal 2008 al 2011, escluse dal pagamento dell’ICI), il nuovo disposto normativo (articolo 13, co. 10 del d.l. n. 201 del 2011) prevede che i Comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale, l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’abitazione stessa non risulti locata.
\r\nL’adozione di questa agevolazione dovrà risultare dalla deliberazione comunale riguardante la disciplina dell’IMU.
In questo caso sarà applicabile sia l’aliquota ridotta, sia la detrazione, come previsto per il regime dell’abitazione principale stabilito dalla legge (ed eventualmente modificato dalla delibera comunale).
\r\nSe il Comune non delibera espressamente nel senso indicato, l’abitazione di anziani o disabili residenti in case di cura dovrà pagare l’IMU senza agevolazioni, e l’aliquota da applicare sarà quella ordinaria.\r\n

La legge istitutiva dell’IMU non prevede alcun trattamento agevolato per gli immobili locati a canone concordato (secondo i criteri della legge n. 431 del 1998).
La norma (articolo 13, comma 9 del dl 201/2001 convertito nella legge n.214/2001 recentemente modificata dal dl 16/2012), prevede tuttavia che i Comuni possano facoltativamente ridurre l’aliquota di base allo 0,4 per cento per tutti gli immobili locati, non specificando all’interno della categoria generale, quale tipo di contratto (a canone libero o concordato) potrà beneficiare dell’eventuale riduzione.
In tale contesto tuttavia, si ritiene che seppur in assenza di una precisa indicazione della legge a favore dei proprietari di immobili che decidano di affittare a canoni calmierati, i Comuni restano liberi di prevedere un’aliquota ridotta in relazione alle tipologie di affitto che considerano meritevoli di un maggior sostegno.
Resta inteso tuttavia, che l’aliquota applicata agli immobili in affitto a canone libero non potrà in ogni caso risultare superiore a quella ordinaria (il 7,6 previsto dalla legge, ovvero la misura modificata dalla delibera del Comune).\r\n

L\'articolo 13, comma 2, del decreto legge 201/2011 stabilisce che per pertinenze dell\'abitazione principale \"si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all\'unità ad uso abitativo\".
\r\nPer espressa disposizione del successivo comma 7 dello stesso articolo 13, contenente la disciplina dell\'IMU, l\'aliquota per l\'abitazione principale e per le relative pertinenze è ridotta allo 0,4% (4 per mille).
I comuni possono modificare tale aliquota di base, aumentandola o diminuendola sino a 0,2 punti percentuali (2 per mille).
\r\nPertanto, di norma, il valore delle pertinenze si deve considerare unitamente al valore dell\'abitazione principale di riferimento per il calcolo dell’imposta (all’aliquota ridotta del 4 per mille) e per l\'applicazione della detrazione.\r\n

Per l\'abitazione principale l\'aliquota base IMU è pari allo 0,4% (4 per mille), ma il Comune può modificarla - in aumento o in diminuzione - fino a 0,2 punti percentuali.
La detrazione fissa di 200 euro si suddivide in parti uguali fra i comproprietari dell\'immobile che lo utilizzano come abitazione principale, a prescindere dalla quota di possesso. Nel caso indicato, la detrazione sarà suddivisa in 100 € annuali per ciascuno dei due coniugi.

la base imponibile dell\'IMU è ridotta del 50 per cento per i fabbricati di interesse storico o artistico \"di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42\".
\r\nL\'aliquota e, più in generale, la disciplina per il calcolo dell\'imposta saranno invece quelle ordinariamente risultanti dalla normativa sul tributo e dalle eventuali modifiche adottate dal Comune.\r\n

Nel caso di fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell\'anno durante il quale sussistono dette condizioni, la base imponibile è ridotta del 50 per cento.
\r\nPer poter accedere alla riduzione di base imponibile, l\'inagibilità o inabitabilità è accertata dall\'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione.
In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.
Agli effetti della riduzione alla metà della base imponibile, i Comuni possono disciplinare, nella delibera comunale, le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di ordinaria manutenzione.\r\n

La disciplina dettata dalla legge stabilisce tre distinte aliquote di base dell’IMU:
\r\n- Aliquota ordinaria pari al 7,6 per mille, che i Comuni possono aumentare o diminuire di tre punti per mille (tra 4,6 e 10,6 per mille);
\r\n- Aliquota ridotta per abitazione principale pari al 4 per mille, che i Comuni possono aumentare o diminuire di due punti per mille (tra 2 e 6 per mille);
\r\n- Aliquota ridotta per immobili rurali ad uso strumentale, pari al 2 per mille, che i Comuni possono diminuire di un punto (fino all’1 per mille).
\r\nSi ricorda che per il 2012 il calcolo dell’imposta dovuta in acconto va effettuato facendo riferimento alle aliquote (e alle detrazioni di base).
Soltanto con la rata a saldo (dicembre 2012) si dovranno considerare le variazioni introdotte dai Comuni (o dal Governo, in caso di emanazione del DPCM correttivo che la legge prevede facoltativamente) e versare l’importo dovuto complessivo a conguaglio di quanto già pagato in acconto.\r\n

Per il 2012 è previsto un regime speciale per il pagamento dell’IMU.
\r\nIn primo luogo, la legge stabilisce che l’acconto si deve pagare secondo le regole di base del tributo, senza tener conto delle eventuali variazioni alle aliquote e alle detrazioni che i Comuni possono aver già deliberato.
\r\nIn secondo luogo, mentre per la generalità degli immobili è previsto il pagamento in due rate, nel caso dell’abitazione principale, il contribuente può decidere di pagare in tre rate.
\r\nInoltre, per gli immobili rurali sono previste modalità specifiche (ved. quesito n. 23)
\r\n\r\nA) Il pagamento degli immobili diversi dall’abitazione principale
\r\nSi paga in due rate: la prima entro il 18 giugno e il saldo il 17 dicembre (ambedue le date sono il primo giorno feriale utile successivo alla scadenza di legge del 16 del mese).
Il pagamento della prima rata è effettuato in misura pari al 50 per cento dell’importo ottenuto applicando le aliquote di base. La seconda rata è versata a saldo d’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulla prima rata, considerando le eventuali variazioni intervenute nella disciplina del tributo (livello delle aliquote e detrazioni applicabili).
\r\nSi ricorda in proposito che, a causa dell’incertezza circa la determinazione delle risorse previste dalla legge, fortemente connesse con il gettito dell’IMU, i Comuni potranno eccezionalmente approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione entro il 30 settembre 2012.
\r\nInoltre, entro il 10 dicembre 2012, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Governo potrebbe modificare la stessa disciplina di base dell’IMU, sulla base del gettito della prima rata e dei risultati dell’accatastamento dei fabbricati rurali.
\r\nB) Il pagamento dell’imposta dovuta per l’abitazione principale
\r\nIl contribuente può scegliere se pagare in due o tre rate.
\r\nNel caso in cui il contribuente scelga di pagare in tre rate: la prima entro il 18 giugno, la seconda entro il 17 settembre (primo giorno feriale utile dopo la scadenza di legge del 16) e la terza entro il 17 dicembre.
Le prime due rate dovranno essere corrisposte in misura ciascuna pari ad un terzo dell’imposta annua calcolata applicando l’aliquota di base (0,4 per cento) e la detrazione di 200 euro per l’abitazione principale, più 50 euro per ciascun figlio convivente di età inferiore ai 26 anni.
\r\nLa terza rata è versata, entro il 17 dicembre, a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno a conguaglio delle precedenti rate, considerando le eventuali variazioni intervenute nella disciplina del tributo (livello delle aliquote e detrazioni applicabili).
\r\nNel caso di scelta per il pagamento in due rate, la prima dovrà essere corrisposta entro il 18 giugno e dovrà essere pari al 50 per cento dell’imposta annua calcolata ad aliquota e detrazione di base, e la seconda, entro il 16 dicembre, a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulla prima rata, considerando le eventuali variazioni intervenute.
\r\nIn ambedue i casi, l’importo dell’ultima rata dipenderà dalle variazioni di aliquota e di detrazione eventualmente disposte dai Comuni entro il 30 settembre e da quelle disposte dallo Stato entro il 10 dicembre.\r\n\r\n

L\'articolo 13 comma 12-ter del d.l. n. 201 del 2011, modificato dal d.l. n. 16 del 2012, prevede l\'obbligo di presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell\'imposta.
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati dai quali risulti un diverso ammontare dell\'imposta dovuta.
\r\nLa legge conferma la validità delle dichiarazioni già presentate ai fini dell’ICI.
La legge sembra inoltre confermare la validità del Modello unico informatico (MUI) inviato a cura del notaio incaricato dell’atto di compravendita, in sostituzione della presentazione dichiarazione a cura del contribuente (art.37, comma 53, del d.l. n. 223 del 2006).
Nella gran parte dei casi, dunque la presentazione della dichiarazione non sarà necessaria, o perché non sono cambiate le condizioni in base alle quali è stata presentata una dichiarazione ai fini dell’ICI, o perché in occasione dell’avvenuta compravendita o altro atto modificativo del possesso per il quale viene prodotto un MUI, l\'invio telematico dell’atto stesso a cura del notaio ha sostituito – e continuerà a sostituire – ogni altro obbligo dichiarativo a carico del contribuente.
\r\nPer gli immobili per i quali l\'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012.
In questo insieme devono essere ricompresi, ad esempio i casi di: acquisizione del possesso di un\'abitazione principale non dichiarato ai fini dell\'ICI in quanto avvenuto nel periodo in cui l’abitazione principale era esente;
il possesso di terreni non coltivati e di fabbricati agricoli già esclusi dall\'ICI e pertanto non dichiarati;
il possesso, da parte di ONLUS o enti religiosi, di immobili che non risultano più esenti dal tributo immobiliare secondo i nuovi criteri di cui all’articolo 91-bis del d.l. n. 1 del 2012 (il cosiddetto \"Decreto Liberalizzazioni\").
\r\nIstruzioni dettagliate sulle modalità e sugli obblighi di dichiarazione dell\'IMU verranno indicati con un apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.
\r\nResta infine in vigore l\'obbligo di indicazione, nella dichiarazione delle imposte dirette, dell\'importo del tributo locale immobiliare pagato nell\'anno precedente (art.1, co. 104 della legge n. 296 del 2006).\r\n

Il genitore superstite acquisisce automaticamente, mortis causa, il diritto reale di abitazione sull\'intera casa (in quanto \"coniuge superstite\"), come previsto dall\'articolo 540, comma 2, del Codice civile.
Così come avveniva per l\'ICI prima dell’abolizione del tributo sull\'abitazione principale, anche l\'IMU è interamente a carico del genitore che continua a risiedere nella casa coniugale, con le agevolazioni previste per l\'abitazione principale:
aliquota base ridotta allo 0,4% e detrazione di 200 euro, rapportati al periodo dell\'anno durante il quale l\'immobile è stato adibito ad abitazione del contribuente.
I figli, invece, non dovranno pagare l\'IMU su tale abitazione.

Il comma 10 dell\' art. 13 del d.l. 201/2011 prevede che i Comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale, l\'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata.
\r\nPertanto, nel caso in cui il Comune decida di applicare alla tipologia di immobili in questione un\'aliquota ridotta, ciò dovrà risultare dalle delibere di regolamentazione dell\'IMU del Comune in cui è ubicata l\'abitazione.
\r\nAi fini del pagamento della prima rata il regime da considerare sarà comunque quello \"di base\" attualmente previsto dalla legge.
\r\nPer l\'indicazione di modalità di pagamento facilitate nel caso di contribuenti residenti all\'estero, potrebbe essere emanato un provvedimento del Ministero dell\'economia e delle finanze.
Si ricorda, ad ogni modo, che il pagamento per via telematica del modello F24, da utilizzare anche ai fini dell\'IMU, è possibile attraverso i servizi di home banking delle principale banche italiane e attraverso il servizio di pagamento reso disponibile dal sito dell’Agenzia delle Entrate.\r\n

L’IMU da pagare dipende dalla base imponibile dell’immobile posseduto, dall’aliquota, dalla quota di possesso e dal periodo di possesso.
\r\nNel caso di un immobile posseduto per intero e per tutto l’anno, l’imposta annuale dovuta si calcola moltiplicando il valore imponibile per l’aliquota.
Ad esempio,
un fabbricato abitativo non utilizzato come abitazione principale del valore imponibile di 128 mila euro, comporta il pagamento pari a
€ 128.000 x 7,6 / 1000 = € 972,80\r\n
\r\nSe lo stesso fabbricato è posseduto dal contribuente al 30% a decorrere dal 20 maggio 2012, si dovrà tener conto anche della quota di possesso (30%) e del periodo di possesso (7 mesi, cioè 7 dodicesimi).
Il calcolo dell’imposta dovuta per il 2012 sarà il seguente:
\r\n\r\n€ 972,80 (imposta teorica annua) x 30% / 12 x 7 = € 170,24\r\n
\r\nPer il calcolo del periodo di possesso vale la stessa regola dell’ICI:
viene considerato un mese intero di possesso il mese nel quale il possesso si verifica per almeno 15 giorni.
Pertanto, l’acquisto di un immobile che avviene il 10 del mese comporta il calcolo dell’imposta da parte dell’acquirente per l’intero mese (il possesso si protrae per oltre 15 giorni);
un acquisto che avviene il giorno 20 del mese, comporta il calcolo dell’imposta a partire dal mese successivo (il possesso si protrae per meno di 15 giorni).\r\n

Si ritiene che si possano applicare, anche in questo caso, le regole dell\'IMU.
Se, ad esempio, il contribuente ha acquistato il fabbricato a maggio, la prima rata deve essere calcolata in ragione del 50%

L\'IMU non è stata sostituita dalla TASI ma è stata abolita solo per le abitazioni principali diverse da quelle di lusso (A/1, A/8 e A/9).
Quindi, il proprietario paga tutti e due i tributi, sempre nel rispetto del limite secondo il quale la somma delle aliquote della TASI e dell\'IMU per ciascuna tipologia di immobile non è superiore all\'aliquota massima consentita dalla legge statale per l\'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.
Per il 2014, l\'aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille.
Per il solo anno 2014 il comune può deliberare una maggiorazione di aliquota TASI non superiore complessivamente allo 0,8 per mille tra l\'abitazione principale e gli altri immobili.

La detrazione si applica in parti uguali tra i proprietari dell\'immobile, indipendentemente dalle rispettive quote di proprietà.

Si deve, innanzitutto, ricordare che sono equiparati all\'abitazione principale i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008.
Pertanto, l\'esenzione IMU si applica solo quando gli immobili hanno i requisiti e le caratteristiche indicate dal decreto.
\r\nAi fini TASI, l\'equiparazione di tali alloggi all\'abitazione principale rende applicabile all\'aliquota e le agevolazioni/detrazioni eventualmente stabilite dal comune.
A tale proposito, si fa presente che, l\'art. 2, comma 5-bis, del D. L. n. 102 del 2013, prevede che per questi immobili deve essere presentata la dichiarazione.
Pertanto, nel modello di \"Dichiarazione IMU\" il proprietario dell\'alloggio sociale deve anche barrare il campo 15 relativo alla \"Esenzione\" e riportare, nello spazio dedicato alle \"Annotazioni\" la seguente frase \"l\'immobile possiede le caratteristiche e i requisiti richiesti dalla lett. b), comma 2, dell\'art. 13 del D. L. n. 201/2011\".
La dichiarazione IMU vale anche ai fini TASI. \r\n

- D.lgs 23/2011 - Istituzione IMU ed abolizione ICI\r\n
\r\n\r\n- D.L. 201/2011 art. n° 13 Convertito in Legge 214/2011 - Decreto SALVA ITALIA\r\n
\r\n\r\n- Circolare 3/DF del 18 maggio 2012\r\n
\r\n\r\n- Comunicato Mef Scadenze Versamenti Imu del 25 maggio 2012\r\n
\r\n\r\n- Decreto Dichiarazione Imu \r\n
\r\n\r\n- D.lgs 446/1997 - Regolamento Tributi Locali\r\n
\r\n\r\n- Risoluzione MEF n° 1/DF del 11 gennaio 2013\r\n
\r\n\r\n- D.L. 1/DF del 11 gennaio 2013\r\n
\r\n\r\n- D.L. 54 del 21 maggio 2013 - Sospensione IMU\r\n
\r\n\r\n- Circolare 2/DF del 23 maggio 2012- Pagamento 1°rata IMU\r\n
\r\n\r\n- Risoluzione MEF n° 3/DF del 4 marzo 2013\r\n
\r\n\r\n- Risoluzione MEF n° 4/DF del 4 marzo 2013 - Comodato d\'Uso\r\n
\r\n\r\n- Risoluzione MEF n° 5/DF del 28 marzo 2013\r\n
\r\n\r\n- D.L. 102/2013 Convertito in Legge 124/2013 \r\n
\r\n\r\n- L. 44/2012 - LEGGE FISCALE\r\n
\r\n\r\n- Risoluzione MEF n° 2/DF del 13 dicembre 2012 - Modalità dei Rimborsi e dei Conguagli\r\n
\r\n

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Valuta da 1 a 5 stelle la pagina

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà? 1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri