Domande Frequenti
Stai visualizzando le FAQ della categoria: TARI (Tassa sui Rifiuti)
La normativa che ha istituito la TARES prevede l\'applicazione di una maggiorazione di € 0,30 a mq. A copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del Comune, (manutenzione strade, illuminazione pubblica, sfalci erba, ecc.). Il Consiglio comunale può elevare tale maggiorazione fino a 0,40 a mq.
Per le utenze non domestiche le variabili che influiscono sulla determinazione della Tariffa sono rappresentate dai metri quadrati e dagli indici teorici di produttività dei rifiuti.
Per le utenze domestiche le variabili sono rappresentate dai metri quadrati e dal numero degli occupanti.
Per le utenze domestiche le variabili sono rappresentate dai metri quadrati e dal numero degli occupanti.
La Tari si può pagare praticamente con tutti gli strumenti di pagamento: modello F24, bollettino postale e strumenti elettronici di incasso interbancari.
Nella stragrande maggioranza dei Comuni, si versa su liquidazione d’ufficio: in questo caso il contribuente, per pagare, deve attendere il modello precompilato del Comune.
Nella stragrande maggioranza dei Comuni, si versa su liquidazione d’ufficio: in questo caso il contribuente, per pagare, deve attendere il modello precompilato del Comune.
Nella generalità dei Comuni non sono in funzione sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti.
Ne consegue che la tariffa è determinata sulla base di indici teorici di produttività dei rifiuti distinti per categorie di attività.
La quantificazione delle tariffe è effettuata sulla base del costo del servizio e in modo da coprire integralmente tale costo.
Ne consegue che la tariffa è determinata sulla base di indici teorici di produttività dei rifiuti distinti per categorie di attività.
La quantificazione delle tariffe è effettuata sulla base del costo del servizio e in modo da coprire integralmente tale costo.
Il numero delle rate e le scadenze di pagamento sono determinati dai Comuni.
La legge si limita solo a stabilire che il Comune deve assicurare ai contribuenti almeno due rate semestrali.
Se si vuole conoscere le scadenze, dunque, occorre leggere il regolamento comunale.
La legge si limita solo a stabilire che il Comune deve assicurare ai contribuenti almeno due rate semestrali.
Se si vuole conoscere le scadenze, dunque, occorre leggere il regolamento comunale.
La Tari continua a essere commisurata alla superficie calpestabile dei locali e delle aree tassabili:
le superfici già dichiarate o accertate ai fini della Tares o dei precedenti prelievi sui rifiuti valgono anche ai fini Tari.
Se i dati non sono variati rispetto alla denuncia Tares, non occorre presentare nessuna nuova dichiarazione.
le superfici già dichiarate o accertate ai fini della Tares o dei precedenti prelievi sui rifiuti valgono anche ai fini Tari.
Se i dati non sono variati rispetto alla denuncia Tares, non occorre presentare nessuna nuova dichiarazione.
I bollettini inviati dal Comune sono compilati sulla base dei dati conosciuti dall’ente.
Se il contribuente si accorge di errori contenuti nel modulo, deve segnalarli per iscritto al Comune stesso.
Una volta recepiti, il Comune provvederà a inviare nuovi bollettini corretti.
Se il contribuente si accorge di errori contenuti nel modulo, deve segnalarli per iscritto al Comune stesso.
Una volta recepiti, il Comune provvederà a inviare nuovi bollettini corretti.
La Tari è molto simile alla Tares “classica”.
Pertanto, nei Comuni nei quali si applicava nel 2013 questo prelievo, la Tari non comporterà molte differenze.
La Tari determinata sulla base del Dpr 158 è invece molto diversa dalla Tarsu: nella Tari infatti la tariffa ha una quota fissa e una quota variabile.
Nelle utenze domestiche, inoltre, il prelievo varia in funzione del numero degli occupanti.
Pertanto, nei Comuni nei quali si applicava nel 2013 questo prelievo, la Tari non comporterà molte differenze.
La Tari determinata sulla base del Dpr 158 è invece molto diversa dalla Tarsu: nella Tari infatti la tariffa ha una quota fissa e una quota variabile.
Nelle utenze domestiche, inoltre, il prelievo varia in funzione del numero degli occupanti.
Il soggetto passivo (colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso) è tenuto a presentare apposita dichiarazione prima dell’effettiva esposizione pubblicitaria, nel quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità, l’ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati, e il messaggio pubblicitario che contiene.
\r\n