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Domande Frequenti

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L\'imposta complessiva deve essere determinata con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale e successivamente ripartita tra quest\'ultimo e l\'occupante sulla base delle percentuali stabilite dal comune.
In questo caso, ovviamente, si applicherà l\'aliquota dell\'abitazione principale.

No, ognuno è titolare di un\'autonoma obbligazione tributaria. La responsabilità solidale è prevista dal comma 671 dell\'art. 1 della legge di stabilità 2014 solo tra possessori o detentori e non, quindi, tra possessore e detentore.

L\'occupante deve versare il tributo nella misura minima del 10 per cento, in quanto si ritiene che una diversa percentuale di imposizione a carico del detentore debba essere espressamente deliberata dal comune stesso.

Il comma 681 dell\'art. 1 della legge di stabilità 2014, prevede che il titolare del diritto reale e l\'occupante sono titolari di un\'autonoma obbligazione tributaria;
l\'occupante versa la TASI nella misura compresa tra il 10 e il 30 per cento dell\'ammontare complessivo dell\'imposta, in base alla percentuale stabilita dal comune nel proprio regolamento, calcolata applicando l\'aliquota determinata dal comune. La norma prevede, infine, che la restante parte dell\'imposta sia corrisposta dal titolare del diritto reale.
\r\nLe disposizioni appena richiamate portano a concludere che l\'imposta complessiva deve essere determinata con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale e successivamente ripartita tra quest\'ultimo e l\'occupante sulla base delle percentuali stabilite dal comune.
\r\nSi può fare l\'esempio di un comune che abbia fissato all\'1 per mille l\'aliquota per gli immobili locati e al 2,5 per mille l\'aliquota per l\'abitazione principale.
\r\nIn tal caso, nell\'ipotesi di un immobile locato, l\'imposta è determinata applicando l\'aliquota dell\'1 per mille prevista dal comune, senza tenere conto dell\'eventuale utilizzazione dell\'immobile da parte dell\'inquilino a titolo di abitazione principale.
L\'imposta così determinata deve essere ripartita tra proprietario e inquilino sulla base delle percentuali stabilite dal comune.
Occorre, comunque, sottolineare che resta nella facoltà del comune prevedere particolari detrazioni a favore dell\'occupante. \r\n

Occorre, innanzitutto, premettere che nel caso in cui l\'immobile è occupato da un soggetto diverso dal proprietario o dal possessore a diverso titolo, questi soggetti sono titolari di un\'autonoma obbligazione tributaria; pertanto:
\r\n- l\'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune, compresa fra il 10% e il 30% dell\'ammontare complessivo dell\'imposta;
\r\n- il proprietario o il possessore a diverso titolo versa la restante parte.
\r\nSi deve anche precisare che la TASI si applica sui fabbricati, compresa l\'abitazione principale, e sulle aree edificabili, come definiti per l\'IMU.
Ai fini TASI, quindi, per la definizione di abitazione principale, si deve richiamare l\'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011 in cui è racchiuso il regime applicativo dell\'abitazione principale, nel quale rientrano anche le abitazioni assimilate per legge o per regolamento comunale a quella principale.
Pertanto, in tutte le ipotesi in cui si può parlare di abitazione principale, l\'obbligo di versamento TASI ricade interamente sul proprietario e non sull\'occupante.
\r\nAd esempio, l\'imposta, in capo alla cooperativa edilizia a proprietà indivisa deve essere calcolata applicando:
\r\n- l\'aliquota prevista dal Comune per l\'abitazione principale;
\r\n- la detrazione eventualmente prevista dal Comune per l\'abitazione principale.
\r\nNulla è dovuto dal socio. \r\n

Si. La detrazione TASI, eventualmente deliberata dal comune, deve essere ripartita in parti uguali tra i comproprietari, nel caso in cui questi utilizzano l\'immobile come abitazione principale.
Si prenda, ad esempio, un immobile il cui valore ai fini TASI è di € 84.000 (rendita catastale base = 500, rivaluta del 5% = 525 x coefficiente 160 = 84.000 IMPONIBILE TASI) di cui sono comproprietari A e B.
\r\nA è proprietario del 30% e B è proprietario del 70%.
\r\nIl Comune ha deliberato per l\'abitazione principale l\'aliquota TASI del 2,8 per mille e una detrazione di € 200 Nel caso in cui A e B hanno entrambi adibito ad abitazione principale l\'immobile:
\r\nA calcola l\'imposta in relazione alla propria percentuale di possesso (84.000 x 30% = 25.200 Imponibile TASI) con l\'aliquota deliberata dal Comune per l\'abitazione principale (25.200 : 1.000 x 2,8 = 70,56) dal risultato ottenuto detrae il 50% dell\'importo della detrazione (70,56 - 100).
\r\nA non paga, quindi, la TASI essendo la detrazione superiore all\'imposta;
\r\nB calcola l\'imposta in relazione alla propria percentuale di possesso (84.000 x 70% = 58.800 Imponibile TASI) con l\'aliquota deliberata dal Comune per l\'abitazione principale (58.800 : 1.000 x 2,8 = 164,64) dal risultato ottenuto detrae il 50% dell\'importo della detrazione (164,64 - 100).
\r\nB paga la TASI per € 64,64.\r\n

Nel caso in cui le aree edificabili non sono possedute da coltivatori diretti (CD) e da imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all\'art. 1 del D. Lgs n. 99 del 2004, iscritti alla previdenza agricola, ma sono date in affitto a CD o IAP che coltivano l\'area edificabile, la TASI è dovuta?
In caso di risposta positiva, si chiede se l\'eventuale detentore o utilizzatore del terreno (affittuario o comodatario) è tenuto a pagare la quota di sua spettanza, a norma dall\'art. 1, comma 681, L. n. 147/2013.
La TASI è dovuta, poiché il terreno resta area edificabile. L\'imposta complessiva deve essere determinata con riferimento alle condizioni del proprietario e, successivamente, ripartita tra quest\'ultimo e l\'affittuario o il comodatario sulla base delle percentuali stabilite dal comune.

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