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CONTRASTO ALL'EVASIONE

NORMATIVA NAZIONALE

CONTRASTO EVASIONE
 
Avviso di accertamento: definizione 
L'Avviso di accertamento è un' atto emesso dalla Tre Esse Italia in qualità di società Concessionaria del Comune. I casi per i quali possono essere emessi i relativi avvisi di accertamento, sono i seguenti: omessa o infedele denuncia e tardivo, parziale o mancato pagamento dell ' IMU-TARI-CUP E ALTRI TRIBUTI.
Accertamento esecutivo dei Tributi Locali
L'accertamento esecutivo in materia di tributi locali




Alla luce delle nuove disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio (art. 1, c. 792, L. 160/2019), gli enti locali hanno la possibilità di utilizzare uno strumento “potenziato” per l’accertamento e la contestuale riscossione dei tributi. Trattasi, in particolare, del nuovo avviso di accertamento esecutivo che contiene, oltre all’accertamento del tributo e all’irrogazione delle sanzioni, l’intimazione ad adempiere entro il termine di sessanta giorni (medesimo termine per proporre ricorso). La particolarità dell’accertamento esecutivo risiede, appunto, nella sua immediata esecutività in caso di mancato pagamento degli importi dovuti dal contribuente nel termine di sessanta giorni dalla notifica.
L’esecutività comporta che non sia più necessario notificare, a seguito dell’avviso di accertamento, cartella esattoriale o ingiunzione fiscale. Il soggetto legittimato alla riscossione coattiva, all’uopo incaricato dal Comune, procede direttamente con l’esecuzione forzata per il recupero coattivo dei tributi e delle sanzioni, maggiorati poi degli oneri di riscossione.
A tal fine, l’avviso di accertamento esecutivo deve recare espressamente l’indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l’indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell’esecuzione forzata.

Per il recupero di importi fino a 10.000 euro, dopo che l’avviso di accertamento è divenuto titolo esecutivo, prima di attivare una procedura esecutiva e cautelare, gli enti devono inviare un sollecito di pagamento con cui avvisano il debitore che il termine indicato nell’atto è scaduto e che, se non provvede al pagamento entro trenta giorni, saranno attivate le procedure cautelari ed esecutive.
Il Comune può avvalersi della nuova procedura di riscossione, posto che la Legge di Bilancio prevede la possibilità di adozione degli avvisi di accertamento esecutivi, a partire dal 1° gennaio 2020, anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata. È quindi necessario che le attività di liquidazione d’ufficio riportino una data successiva al 1 gennaio 2020.





NORMATIVA NAZIONALE

La disciplina delle sanzioni tributarie è contenuta in tre decreti legislativi dedicati rispettivamente:


- Il decreto legislativo 18.12.1997 n° 471, alla riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi; 


- Il decreto legislativo 18.12.1997 n° 472, alle disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie; 


- Il decreto legislativo 18.12.1997 n° 473, alla revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti.

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