RISCOSSIONE COATTIVA
Riscossione coattiva:
Per i tributi locali esistono oggi due "binari" alternativi:
Ingiunzione fiscale (R.D. 639/1910) — è lo strumento che Tre Esse Italia utilizza in quanto concessionaria iscritta all'Albo ex art. 52 D.Lgs. 446/1997. È un atto che unisce accertamento del credito, titolo esecutivo e funzione di precetto (l'equivalente, nel processo civile, dell'atto di cui all'art. 480 c.p.c.).
Accertamento esecutivo (L. 160/2019) — modello introdotto per gli enti che affidano la riscossione ad Agenzia delle Entrate-Riscossione o che scelgono questa via: qui è l'avviso di accertamento stesso a diventare titolo esecutivo, senza bisogno di un atto successivo.
Ti riporto entrambi, ma mi concentro soprattutto sul primo perché è quello operativamente in uso presso Tre Esse Italia.
L'iter con l'ingiunzione fiscale (modello Tre Esse Italia)
Fase 0 — Notifica dell'ingiunzione. Segue il mancato pagamento dell'avviso di accertamento entro i 60 giorni. Da qui partono 30 giorni: se entro questo termine il contribuente non paga né ottiene un discarico, il concessionario può legittimamente avviare le procedure esecutive sui beni.
Le misure che Tre Esse Italia attiva sono espressamente elencate come: fermo dei beni mobili registrati (art. 86 DPR 602/1973), pignoramento presso terzi (art. 72-bis DPR 602/1973), iscrizione ipotecaria (art. 77 DPR 602/1973), e ogni altra procedura esecutiva prevista dal Titolo II del DPR 602/1973. Tutte queste attivazioni generano spese aggiuntive a carico del contribuente.
Le misure cautelari:
Fermo amministrativo (le cosiddette "ganasce fiscali") — colpisce veicoli, natanti e aeromobili intestati al debitore. Prima di renderlo operativo, il concessionario invia un preavviso con richiesta di pagamento entro 30 giorni; solo dopo, se il debito resta insoluto, il fermo viene trascritto al PRA e diventa pienamente efficace. Da quel momento il bene non può più circolare (pena le sanzioni del Codice della Strada) e resta aggredibile anche se nel frattempo viene venduto a un terzo. La cancellazione avviene su richiesta del contribuente dopo il saldo, oppure gratuitamente se il debito viene annullato dall'ente.
Ipoteca sugli immobili — viene iscritta per un valore pari al doppio del debito (comprensivo di interessi, compensi e spese). Contestualmente il concessionario invia una comunicazione con invito al pagamento per evitare la successiva vendita all'asta.
Le misure esecutive vere e proprie, che scattano se il debito resta ancora insoluto dopo le cautelari:
Pignoramento immobiliare — di norma segue l'ipoteca. È attivabile per debiti superiori a 20.000 euro; sotto questa soglia non si può procedere al pignoramento (resta però sempre possibile l'ipoteca, che è cautelare e non esecutiva). Si perfeziona con la trascrizione del pignoramento e dell'avviso d'asta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari.
Pignoramento mobiliare — gli Ufficiali di Riscossione pignorano beni mobili del debitore presso l'abitazione o la sede dell'attività; in caso di mancato pagamento, i beni vengono venduti all'asta.
Pignoramento presso terzi — riguarda somme che il debitore vanta verso altri (stipendio, pensione, compensi professionali, canoni di locazione). Se si tratta di un rapporto di lavoro dipendente, il concessionario può procedere direttamente, senza intervento del giudice, trattenendo fino a un quinto della retribuzione tramite il datore di lavoro. Negli altri casi (lavoro autonomo, ecc.) serve invece il Giudice dell'Esecuzione, che dopo aver sentito il terzo emette l'ordinanza di assegnazione.
Tempistiche generali da tenere a mente
Decadenza della notifica del titolo esecutivo: sia l'ingiunzione fiscale sia la cartella devono essere notificate entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è diventato definitivo (art. 1, comma 163, L. 296/2006). Superato questo termine, il potere di riscossione decade.
Impugnazione dell'ingiunzione: 60 giorni dalla notifica davanti alla Commissione Tributaria (equiparata alla cartella di pagamento, non più i 30 giorni della disciplina originaria del 1910).
Il modello alternativo: l'accertamento esecutivo (L. 160/2019)
Se l'ente segue questo secondo binario (tipico quando la riscossione è affidata ad AdER), le tempistiche cambiano:
L'atto diventa titolo esecutivo se non pagato entro il termine di ricorso (per i tributi) o entro 60 giorni (per le entrate patrimoniali).
Il carico viene affidato al riscossore 30 giorni dopo la scadenza del termine di pagamento.
Il recupero coattivo vero e proprio parte altri 60 giorni dopo (quindi circa 90 giorni complessivi dalla scadenza originaria).
Moratoria di 180 giorni dall'affidamento del carico: in questo periodo non sono ammessi pignoramenti, ma restano possibili le misure cautelari (fermo, ipoteca). La moratoria scende a 120 giorni se il riscossore coincide con l'ente accertatore.
In caso di "fondato pericolo per la riscossione", la procedura si accelera: salta la moratoria e l'informativa preventiva al debitore, ma l'ente deve notificare un atto motivato che spieghi il pericolo.
Per importi non superiori a 10.000 euro, qualunque azione (cautelare o esecutiva) deve essere preceduta da un sollecito di pagamento con 30 giorni di preavviso.
La rateizzazione come "freno" alle procedure
Un elemento trasversale a entrambi i modelli: la richiesta di rateizzazione sospende l'attivazione di nuove misure cautelari o esecutive. Il piano standard (in assenza di regolamento comunale specifico) va da un minimo di 4 rate mensili (debiti fino a 500 euro) a un massimo di 72 rate (oltre 20.000 euro), con un minimo di 36 rate obbligatorio sopra i 6.000,01 euro. La decadenza dal piano scatta con il mancato pagamento di 2 rate, anche non consecutive, in 6 mesi — ma solo dopo un sollecito del concessionario.