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IDS- Imposta di soggiorno

 
L'imposta di soggiorno è un tributo locale di scopo che alcuni Comuni hanno facoltà di istituire, con delibera del consiglio comunale, a carico dei soggetti che pernottano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio. Va corrisposta per persona e per pernottamento, generalmente fino a un tetto massimo di notti consecutive fissato dal regolamento comunale (ad esempio 14 giorni a Napoli).
Dal punto di vista giuridico è un'imposta e non una tassa: la pretesa non è collegata all'erogazione di uno specifico servizio al singolo turista, ma è un prelievo coattivo generale — pur essendo "di scopo", perché il gettito deve essere reinvestito nel settore turistico (manutenzione di beni culturali e ambientali, servizi pubblici locali, promozione ed eventi turistici).
Quando è stata introdotta
La norma istitutiva è l'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, nell'ambito del federalismo fiscale municipale, che ha attribuito ai Comuni la facoltà (non l'obbligo) di deliberarla. Possono istituirla i capoluoghi di provincia, le unioni di comuni e i comuni inseriti negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte. La diffusione è cresciuta molto nel tempo: da appena 25 comuni nel 2011 a oltre 1.400 nel 2026.
Come funziona

Chi la paga: gli ospiti delle strutture ricettive, tipicamente non residenti/non iscritti all'anagrafe del Comune, spesso con esenzione sotto una certa età (es. under 14).
Chi la riscuote: il gestore della struttura (albergo, B&B, casa vacanze, ma anche host di affitti brevi tramite piattaforme come Airbnb o Booking) agisce come responsabile d'imposta — la incassa dall'ospite e la riversa al Comune con la periodicità stabilita dal regolamento locale.
Tariffe: variano da Comune a Comune in base a tipologia di struttura, categoria/stelle e stagionalità, entro soglie massime fissate a livello nazionale; le grandi città turistiche (es. Milano, in vista delle Olimpiadi invernali 2026) hanno aggiornato al rialzo gli importi.

Gli adempimenti più recenti

Dal 2020 (DL 34/2020) i gestori sono formalmente qualificati "responsabili d'imposta" e devono presentare ogni anno una dichiarazione telematica unica all'Agenzia delle Entrate (modello nazionale ex DM 29 aprile 2022), entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento — con sanzioni che vanno dal 100% al 200% dell'imposta dovuta in caso di omissione. 
Dal 2026 l'obbligo dichiarativo si estende anche a property manager, piattaforme, portali e agenti immobiliari che incassano per conto dei titolari delle strutture.
Sempre dal 2026, a seguito di un'ordinanza della Cassazione, è stato eliminato l'obbligo di presentare al Comune il cosiddetto Modello 21 (il rendiconto delle somme incassate), che duplicava la dichiarazione già inviata all'Agenzia delle Entrate — resta quindi solo quest'ultima.

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